Art. 6.

      1. L'esercizio della pesca e il possesso del pescato, nei limiti previsti dalla presente legge, comportano, da parte delle regioni, il rilascio di una licenza di pesca dilettantistica per le acque interne di propria competenza, nei modi stabiliti dalla normativa vigente in ciascuna regione.
      2. L'ammontare degli introiti di cui al comma 1 del presente articolo e quello proveniente dalle sanzioni amministrative sono accantonati in un apposito fondo, costituito presso la tesoreria della regione, da utilizzare annualmente o da trasferire nella misura minima dell'80 per cento alle province, qualora ad esse siano state trasferite le competenze amministrative in materia di pesca ai sensi dell'articolo 3, per la gestione delle acque interne, dei ripopolamenti e della sorveglianza.
      3. Le regioni e le province provvedono a richiedere il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio ittico da chiunque causati, anche mediante l'inquinamento dei corpi idrici, a seguito dell'inosservanza delle norme disciplinari relative alle derivazioni e alle concessioni d'uso delle acque e all'alterazione dello stato dei corpi idrici, con qualsiasi modalità e scopo attuati.